...riguardo al Piemonte vi informo che a Gennaio 2011c ho chiamato gli uffici regionali di competenza, mi hanno richiesto la copia del libretto della mia Rc 89, ed anche copia dell'elenco FMI dove risulta inserita......Risultato, bollo pagato pagato per intero 90 e fischi eurozzi e dalla regione ancora nessuna notizia.... ;aasser Secondo me in questo caso la burocrazia gioca a loro favore
Io farei cosi' fai una autocertificazione alla regione Lombardia dove dichiari che la tua moto e' inserita nelle liste che stila ogni anno l'fmi per cui sei tenuto a pagare il bollo ridotto in quanto la tua moto risulta di particolare interesse storico e collezionistico. Dopodiche' alla scadenza del bollo paghi il bollettino vedi la tariffa per le moto di interesse storico che puo' variare da regione a regione, e sulla causale del versamento ci scrivi: motoveicolo esente dal pagamento della tassa di proprietà ex art. 63 legge 342/2000. Sicuramente l'agenzia delle entrate della regione Lombardia ti scrivera', allora tu farai il ricorso che sicuramente vincerai anche perche' qui nella regione marche e' successa esattamente la stessa cosa e dopo aver vinto il ricorso si e' aperto un portone e il bollo non lo paghiamo piu'
Qui puoi scaricare la modulistica per l'autocertificazione:
http://www.dottorini.com/modulistica.htmlQui ci sono le copie delle sentenze vinte:
http://www.dottorini.com/sentenze-e-circolari.htmlper maggiori chiarimenti puoi mandare un email a dottorini: dariodibello@dottorini.com a me ha risposto e' stato molto esauriente e gentile. Ti allego la copia della sentenza delle Marche vinto al tribunale di Ancona
questo e' l'articolo 63 legge 342/2000:
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.